STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “COMITATO SIMEAZZA”
TITOLO I
Disposizioni generali
Art.1 – denominazione.
E’ costituita a norma dell’art. 39 del codice civile, l’Associazione denominata “COMITATO SIMEAZZA”, d’ora innanzi, “l’Associazione”.
L’Associazione non ha fini di lucro
Art. 2 – sede legale.
L’Associazione ha sede a Milano in Via Podgora.
Art. 3 – Scopo sociale.
– L’Associazione si propone di:
- informare e sensibilizzare i cittadini sui motivi ambientali, economici, urbanistici e storici per la difesa e la salvaguardia dell’attuale stadio di Milano “Meazza” nella zona di S. Siro.
Ciò anche attraverso l’elaborazione di documenti, studi, ed eventuali progetti di ammodernamento e miglioria. - Promuovere iniziative, convegni, pubblicazioni, indirizzate allo scopo.
- Intraprendere ogni azione di dialogo e collaborazione con il Sindaco e la Giunta, il Consiglio comunale e le altre istituzioni locali, nazionali ed europee al fine della tutela della vocazione verde e sportiva della zona.
- Promuovere studi e progetti ai fini di cui sopra.
- Svolgere ogni altra iniziativa, anche giudiziaria, nessuna esclusa, negli indirizzi degli scopi indicati.
TITOLO II
I soci
Art. 4 – I soci dell’Associazione si distinguono in:
- promotori: coloro che hanno costituito l’Associazione sottoscrivendone l’atto costitutivo,
- ordinari: coloro che aderiscono e accettano il presente Statuto, versando la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.
Art. 5 – I soci hanno diritto di voto in ordine alle modificazioni dello Statuto, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e per l’approvazione della relazione del tesoriere.
Art. 6 – Il socio che intenda recedere dall’Associazione deve darne semplice comunicazione a mezzo mail/raccomandata prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.
TITOLO III
L’ assemblea dei soci
Art. 7 – L’assemblea ordinaria dei soci è convocata su delibera del consiglio direttivo con preavviso di almeno 20 giorni.
I suoi lavori sono diretti dal Presidente.
Si riunisce perlomeno una volta all’anno, per eleggere il Consiglio direttivo.
In tale sede approva la relazione del tesoriere con il rendiconto finanziario per l’anno trascorso e il budget per l’anno successivo.
Art. 8 – Altre assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate su delibera del consiglio direttivo o richiesta del 40% dei soci.
Art. 9 – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci ai sensi dell’art. 5, registrati nell’apposito elenco.
Per la costituzione legale dell’assemblea è necessario l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 30% degli iscritti.
Non raggiungendo questo numero di voti la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
TITOLO IV
Il Presidente
Art. 10 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, ha funzione di rappresentare l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convocare il Consiglio Direttivo, curare l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verificare il rispetto dello
Statuto.
Egli presiede i lavori dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, in caso di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest’ultimo alla prima riunione.
Il Consiglio Direttivo
Art. 11 – Il Consiglio Direttivo è nominato dall’ Assemblea ed è composto da non
meno di quattordici persone.
Il Consiglio direttivo dura in carica un anno.
Prima dell’assemblea, e dunque nella prima occasione, la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo dai Soci Fondatori.
In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà per cooptazione alla loro sostituzione.
I consiglieri così eletti rimarranno in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.
La carica di consigliere è gratuita.
Art. 12 – Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Presidente, uno o più vice Presidenti, un Tesoriere e un Segretario.
Il Vice Presidente più anziano esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.
Il Presidente o il Vice Presidente anziano possono delegare, iper l’espletamento di particolari compiti o incarichi, anche ad altro socio non facente parte del Consiglio.
Art. 13 – Il consiglio direttivo realizza le iniziative deliberate dall’ Assemblea dei soci in ordine all’attuazione degli scopi dell’Associazione.
In particolare il Consiglio Direttivo:
- a. discute e delibera le proposte del Presidente, le iniziative, le attività dell’Associazione.
- b. Approva i progetti di budget e rendiconto finanziario da sottoporre all’Assemblea
- c. assume tutti i provvedimenti necessari per l’attuazione dei fini statutari
- d. convoca, su proposta del Presidente, l ‘Assemblea dei Soci
Art. 13 – Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con avviso personale, inviato via “email”, contenente l’ordine del giorno da lui fissato.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.
Le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno un quarto dei consiglieri.
Art. 14 – Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia stata fatta richiesta da almeno sette dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per predisporre il bilancio.
Art. 15 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all’Assemblea dei soci dal presente Statuto.
Esso procede pure alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti, valutando attentamente tali necessità a fronte di eventuali compensi da corrispondere e quindi con compatibilità rispetto alla possibilità finanziarie del momento.
Il Tesoriere
Art. 16 – Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente; provvede ad eventuali pagamenti e cura la tenuta della contabilità e dei libri sociali. Cura altresì eventuali rapporti con le Banche con facoltà di procedere a depositi e prelievi.
Redige la relazione consuntiva e preventiva da presentare in assemblea.
Il Segretario
Art. 17 – Il Segretario ha funzione di mantenere i rapporti di comunicazione con i soci, con le istituzioni, curare l’immagine dell’Associazione e più in genere un’ampia funzione generale di coordinamento delle varie attività.
TITOLO V
Gestione finanziaria
Art. 19 – Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
- contributi dei soci
- contributi di enti pubblici e privati
- donazioni e lasciti
- beni mobili
Art. 20 – Entro il mese di dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva una proposta di budget.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita del Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO VI
Lo scioglimento
Art. 21 – Lo scioglimento del Associazione è deliberato dall’Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole dei soci fondatori; nel caso, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, eventuale compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio esistente ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità.
Art. 22 – Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.