Comunicato Stampa sul ricorso notificato il 3 Gennaio 2022

Nella giornata di ieri (3 gennaio 2022) è stato notificato il ricorso al Tribunale Amministrativo della Lombardia presentato da 67 cittadini di Milano, con il sostegno del Comitato Coordinamento San Siro e del Comitato SiMeazza.

La questione di San Siro infatti non riguarda solo i residenti nella zona di San Siro, ma riguarda i cittadini milanesi e metropolitani poiché coinvolge un bene e una proposta edilizia e urbanistica di assoluta ed evidente rilevanza cittadina, metropolitana e nazionale, su aree di proprietà comunale.
“Lo Stadio San Siro è considerato uno dei simboli per eccellenza della città di Milano, nonché uno dei più celebri impianti al mondo. Lo Stadio San Siro si è conquistato l’appellativo “La Scala del Calcio”, per il suo prestigio e l’importanza degli eventi che accoglie, non soltanto a livello sportivo. Oltre ad ospitare le partite casalinghe di Milan e Inter, San Siro è stato, sin dagli anni Settanta, teatro di grandi concerti, accogliendo i più importanti artisti italiani e internazionali.” Così è scritto nel sito della società M-I Stadio S.r.l., società, compartecipata da F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A., che gestisce, per conto dei Club, le attività dello Stadio G. Meazza, per concessione del Comune di Milano.

Il ricorso di 76 pagine è stato predisposto dagli avvocati Veronica Dini, Roberta Bertolani e Felice Besostri e chiede l’annullamento della Deliberazione della Giunta comunale di Milano n. 1379 del 5/11/2021, avente a «OGGETTO: Proposta di cui all’articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’art. 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017 n. 96, relativa allo “Stadio di Milano” pervenuta in data 10 luglio 2019 già dichiarata – con condizioni e prescrizioni – di pubblico interesse con deliberazione GC 08/11/2019 n. 1905. Conferma della dichiarazione di pubblico interesse – con condizioni – in relazione ai contenuti degli elaborati progettuali inoltrati in data 6 novembre 2020» oltre che l’annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1905 dell’8.11.2019.

Segue l’elenco di altri atti da annullare.
Sono chiamati in causa il Sindaco di Milano, il Ministero della Cultura, del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per la Lombardia, il Milan A.C. S.p.A. e l’Internazionale F.C. S.p.A.
In primo luogo, si solleva il problema della inesistenza e della illegittimità costituzionale della normativa speciale invocata a supporto della deliberazione impugnata
“La delibera è assunta in data 5/11/2021 e pertanto successivamente all’entrata in vigore del D.lgs. del 28/02/2021 n. 38, che però non viene neppure menzionato.”
“Nel caso che fossero ancora applicabili, le norme richiamate dalla delibera della giunta sarebbero quindi costituzionalmente illegittime, in particolare per violazione dell’art. 72 c. 4 e 97 c. 2 Costituzione . La questione di legittimità costituzionale, sotto i profili svolti in questo motivo e nel successivo, è rilevante al fine della decisione e non manifestamente infondata, come richiesto dall’art. 23 c.2. l.n. 87/1953.”
“al momento della approvazione delle delibere impugnate, non era affatto pacifica neppure l’esistenza di una legge speciale sugli Stadi (perché la l. 147/2013 era già stata abrogata e il d.lgs. 38/2021 sarà efficace solo a partire dal 2023) o quanto meno non è chiaro quale fosse, davvero, la normativa applicabile”.
Il ricorso chiede al TAR anche di ordinare al Comune di Milano, di fornire chiarimenti ed esibire i seguenti documenti, depositati presso gli Uffici e indispensabili al giudizio,
1) l’aggiornamento dello studio di fattibilità presentato dalle società titolari di Inter e Milan nel novembre 2020
2) il progetto dello studio di architettura Populous, redatto in nome e per conto delle società titolari di Inter e Milan e avente a oggetto il nuovo stadio a San Siro, che sarebbe stato presentato il 21/12/2021
3) gli atti e i pareri relativi all’istruttoria svolta in ordine al titolare effettivo delle società contro-interessate e segnatamente le dichiarazioni ex art. 80 d.lgs. 50/2016 o comunque relative al titolare effettivo, nonché la dichiarazione dei c.d. requisiti speciali che la Direzione Centrali appalti del Comune di Milano, nella relazione istruttoria, dichiara di aver definito e fatto dichiarare, oltre che la documentazione acquisita a comprova delle dichiarazioni medesime.
4) le relazioni tecniche e contabili relative alla congruità del canone annuo concordato con gli Operatori;
Ciò, anche prima del termine di costituzione in giudizio delle controparti, trattandosi di documentazione da cui può scaturire l’esigenza di notificare motivi aggiunti e considerato il rilievo economico e sociale del ricorso che, per tale ragione, merita una rapida trattazione.
Seguiranno nei prossimi giorni altre informazioni sul ricorso, i cui termini, per la notifica dell’atto introduttivo, scadevano nella giornata odierna.

COMITATO SIMEAZZA
(martedì 4 gennaio 2022)
Costituzione della Repubblica Italiana
vigente
Art. 72 comma 4
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi .
Art. 97 comma 2
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Legge 11 marzo 953 n. 87
Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale
Art. 23.
Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorita’ giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità’ costituzionale mediante apposita istanza, indicando:
a) le disposizioni della legge o dell’atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale;
b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi
costituzionali, che si assumono violate.

L’autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall’autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente.

L’autorità giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria l’ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione.

L’ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato.